Covid, Spirlì firma ordinanza per la zona arancione
Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza n. 22, che recepisce il provvedimento dello scorso 9 aprile con il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito delle misure di contrasto al Covid-19, ha disposto la zona arancione per la Calabria a partire da lunedì 12 aprile.
«L’analisi dei dati a livello regionale – è scritto nell’ordinanza del presidente della Regione – ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell’incidenza per 100mila abitanti calcolata dal 2 all’8 aprile – comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta –, pur permanendo un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area medica e terapia Intensiva, a livello di attenzione».
Dal 12 aprile, dunque, cessa l’efficacia delle misure adottate con l’ordinanza n. 21 (4 aprile 2021) e si applicano quelle previste dalla zona arancione.
LE SCUOLE
«È consentito, in presenza – riporta il provvedimento –, lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado».
Quanto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, «adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica» affinché sia garantita l’attività didattica in presenza «di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».
È confermata la raccomandazione, per le scuole superiori, di favorire «la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari ingresso/uscita».
GLI SPOSTAMENTI
È possibile spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, mentre gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni/Province autonome «sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nei Comuni fino a 5mila abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. È altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione; la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».
BAR E RISTORANTI
«Restano sospese – si spiega nell’ordinanza – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18».
Nelle giornate festive e prefestive restano infine chiusi «gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie».